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Termine conservazione fatture elettroniche emesse nel 2017

Termine conservazione fatture elettroniche emesse nel 2017

Proroga dei termini entro cui effettuare la conservazione dei documenti

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato il calendario delle scadenze da rispettare per l’invio della dichiarazione dei redditi.

La proroga al 31 ottobre per le dichiarazioni modello Redditi, 770 e Irap sarà in vigore esclusivamente per il 2018. L’obiettivo del differimento del termine, precedentemente fissato al 30 settembre, è quello di evitare che l’invio delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d’imposta si accavallasse con quello dello spesometro.

Testo Legge di Bilancio 2018:

932. Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre.



Tenuto conto del fatto che lo spesometro sarà abolito a partire dal 2019 a partire dal prossimo anno la scadenza per tali dichiarazioni tornerà ad essere quella ordinaria del 30 settembre e quindi il termine per la conservazione delle fatture elettroniche ritornerà ad essere il 31 dicembre.


Con lo spostamento della data di presentazione delle dichiarazioni fiscali dal 30 settembre al 31 ottobre ne consegue che anche la scadenza della conservazione dei documenti elettronici emessi nel 2017, è stata spostata dal 31 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019.

I termini di scadenza per la conservazione sostitutiva sono correlati ai termini della presentazione delle dichiarazioni fiscali come stabilito dal DMEF 17 Giugno 2014 che al comma 3 dell'articolo 3 rileva che: "il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489

Articolo 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994 “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.

Procedi con semplicità con la conservazione con fatturapertutti.

 

Sanzioni mancata conservazione fatture elettroniche

 

Data: dic 29, 2018,
Categorie: Blog, Normativa, News,
Commenti: 0,
Autore: Cettina
Valutazione:
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