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Ulteriore proroga del termine per la conservazione delle fatture elettroniche emesse nel 2019

Ulteriore proroga del termine per la conservazione delle fatture elettroniche emesse nel 2019
Data: mar 23, 2021
Categorie: Blog, Normativa, News
Commenti: 0
Autore: Claudio

Il decreto sostegni sposta il termine al 10 giugno 2021

Il Decreto Sostegni (Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41) ha posticipato il termine per effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nell'anno 2019 al 10 giugno 2021.

Il termine è stato posticipato per venire incontro alle numerose difficoltà conseguenti all'emergenza sanitaria ma anche perchè l’adempimento costituisce una novità in quanto l’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, per cui è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d’imposta.

Di seguito dettagliamo la cronologia di quanto previsto dalla normativa in merito ai termini per effettuare la conservazione sostitutiva.
 

Il termine inizialmente previsto dalla normativa
 

Il termine per effettuare la conservazione era inizialmente previsto per il 10 marzo 2021. Questo perchè, l'operazione deve essere effettuata, con cadenza annuale, entro 3 mesi  dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Per l'anno 2019 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è il 10 dicembre 2020 e quindi la conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nell'anno 2019 doveva essere effettuata entro il termine ultimo del 10 marzo 2021.

Il decreto legge n. 157 del 30 novembre 2020 (Decreto ristori quater) ha modificato il calendario delle scadenze da rispettare per l’invio della dichiarazione dei redditi.

La proroga al 10 dicembre 2020 per le dichiarazioni modello Redditi, 770 e Irap sarà in vigore esclusivamente per il 2019. 

Testo decreto legge n. 157 del 30 novembre 2020:

Art. 3.
Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap
1. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza il 30 novembre 2020, e' prorogato al 10 dicembre 2020.

 

Il nuovo termine definito dal Decreto Sostegni
 

Con lo spostamento della data di presentazione delle dichiarazioni fiscali dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 ne consegue che anche la scadenza della conservazione dei documenti elettronici emessi nel 2019, è stata spostata dal 28 febbraio 2021 al 10 marzo 2021. Come detto però inizialmente (tramite il Decreto Sostegniil termine del 10 marzo 2021 per effettuare la conservazione sostitutiva è stato posticipato al 10 giugno 2021. 

I termini di scadenza per la conservazione sostitutiva sono correlati ai termini della presentazione delle dichiarazioni fiscali come stabilito dal DMEF 17 Giugno 2014 che al comma 3 dell'articolo 3 rileva che: "il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489".
 

Sanzioni mancata conservazione digitale


Le fatture elettroniche vanno conservate in formato elettronico e non cartaceo, la mancata conservazione sostitutiva delle stesse non permette l’esibizione nel formato (elettronico) ed è pertanto sanzionabile come la mancata esibizione dei libri, delle scritture contabili e dei documenti fiscali (art.52 del DPR n.633/72).
La sanzione prevista varia da € 1.032,91 a € 7.746,85 ed il mancato adempimento non dà diritto al contribuente di avvalersi ai fini accertativi dell’esibizione dei documenti non conservati a norma.

Precisiamo inoltre per completezza d'informazione che le fatture elettroniche emesse in un esercizio devono essere conservate secondo quanto previsto dalla normativa relativa alla conservazione sostitutiva per la durata di 10 anni.

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