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Fatture elettroniche 2019: L'Agenzia delle Entrate risponde ad altri dubbi

Fatture elettroniche 2019: L'Agenzia delle Entrate risponde ad altri dubbi
Data: giu 19, 2019
Categorie: Blog, Normativa, News
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I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate tramite la circolare n. 14/2019

La Circolare dell' Agenzia Entrate 14-E del 17 giugno 2019 si concentra sul chiarimento di numerosi dubbi rilevati nel corso di questi primi mesi di avvio della fatturazione elettronica da parte delle imprese e degli altri soggetti coinvolti.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate riguardano principalmente i seguenti argomenti:

  • i soggetti coinvolti
  • fatture con spese sanitarie
  • tempi e modi di emissione e registrazione delle fatture elettroniche 
  • emissione dell'autofattura
  • imposta di bollo
  • le sanzioni

 

I soggetti coinvolti

 

In merito ai soggetti coinvolti nella fatturazione elettronica la circolare precisa nuovamente che sono obbligati ad emettere fattura elettronica (nel formato definito dall'Agenzia delle Entrate), con invio al Sistema di Interscambio, tutti i professionisti, ditte individuali, imprese o enti che hanno l'obbligo di emettere la fattura ad eccezione di quelli che adottano regimi di vantaggio, forfettario, associazioni senza scopo di lucro ed associazioni sportive dilettantistiche entro un limite di fatturato.

 

Fatture con spese sanitarie

 

Viene precisato inoltre che nel 2019 non si deve emettere fattura elettronica se la stessa contiene prestazioni sanitarie, prestazioni miste (sanitarie e non sanitarie) o prestazioni non sanitarie dove però può emergere lo stato di salute della persona.

In questo caso le fatture devono essere emesse nella modalità tradizionale e quindi non devono essere inviate al Sistema di Interscambio.

 

Tempi e modi di emissione e registrazione delle fatture elettroniche 

 

Qual è la data di emissione della fattura elettronica?

Per quanto riguarda il termine di emissione della fattura elettronica viene precisato che nel campo Data della fattura elettronica (sezione dati generali) deve essere inserita la data di effettuazione dell'operazione, viene quindi precisato che la data di emissione corrisponde alla data di invio allo SdI (data quindi attestata dallo SdI), quando ovviamente non c'è scarto da parte dello SdI. 

Come emettere una fattura elettronica per più operazioni nel mese con lo stesso cliente (fattura differita)?

 

In questo caso, l'Agenzia delle Entrate precisa che, è possibile indicare nella fattura solo la data dell'ultima operazione. 

Questa affermazione significa, nello specifico, che la data da indicare nella fattura differita decorre dalla data dell'ultima operazione (non prima ma anche oltre) fino alla fine del mese di effettuazione di tutte le operazioni, e che la fattura differita può essere emessa entro il 15 del mese successivo (non oltre ma anche prima).

Per esempio se ad un cliente nel mese di giugno effettui due consegne di merce venduta una il 7 giugno e l'altra il 28 giugno, la fattura può avere come data una data uguale o superiore al 28 giugno ma questa data non può superare il 15 luglio. Comunque, per una più semplice gestione contabile, ti consigliamo di inserire come data della fattura la data dell'ultimo giorno del mese di effettuazione dell'ultima operazione. In questo modo potrai identificare rapidamente che la fattura fa parte della liquidazione iva del mese dell'ultimo DDT. 

Per quanto riguarda l'annotazione nei registri iva è possibile effettuarla entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione. 

 

Ricezione fattura elettronica detrazione iva

La circolare chiarisce che  se la fattura è ricevuta ed annotata nel registro degli acquisti entro il 15 del mese successivo allora può essere portata in detrazione nel mese di effettuazione dell'operazione (data della fattura). 

 

Emissione autofattura

 

In questo caso l'Agenzia delle Entrate sottolinea nuovamente che l'obbligo di emettere autofattura con invio al Sistema di Interscambio riguarda:

  • il primo quando ad emettere la fattura è lo stesso cliente/committente per conto del cedente/fornitore (ad esempio vendita di prodotti da parte di imprenditore agricolo esonerato);
  • il secondo riguarda le vendita a titolo gratuito.

 

Fatturazione elettronica in caso di reverse charge/inversione contabile (operazioni svolte in Italia)

 

Quando si effettuano prestazioni di servizio o vendita di beni relative ad esempio servizi di pulizia, installazione impianti e manutenzione edifici, vendita rottami, bancali di legno ed oro da investimento, chi emette la fattura (fornitore/cedente) deve emetterlo senza addebito iva mentre chi riceve la fattura deve effettuare l'inversione contabile e provvedere al versamento dell'iva.  

Il cliente che riceve dal suo fornitore una fattura in reverse charge, per gestire l'inversione contabile, può emettere una fattura elettronica da inviare allo SdI intestata a se stesso (autofattura), dove allegare un documento con i dati dell'autofattura ricevuta dal fornitore. Questo documento emesso verrà quindi ricevuto come fattura di acquisto dal cliente stesso.

 

L'imposta di bollo

 

Per quanto riguarda questo tema la circolare fa un riepilogo di quanto già indicato dalla normativa in merito. Identifica i termini di pagamento del bollo ed i criteri per stabilire se ad una fattura deve o non deve essere applicato il bollo.

Nella circolare viene riportato quanto segue:

"Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo".

Per approfondimenti vedi anche:

Fatture elettroniche 2019, scadenza imposta di bollo

 

Le sanzioni


L'ultimo elemento presente nella circolare è quello delle sanzioni che ha un elevato interesse da parte delle imprese e dei professionisti. In questo caso, nella circolare, viene riepilogato il fatto che per la "violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto", le sanzioni non si applicano se la fattura è inviata entro il termine della liquidazione iva periodica oppure sono ridotte dell'80% se la fattura è trasmessa entro il termine della liquidazione iva del periodo successivo. 

Le sanzioni non si applicano sino al 30 giugno 2019 per i soggetti che liquidano l'iva trimestralmente e sino al 30 settembre 2019 per i soggetti che liquidano l'iva mensilmente

 

 

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