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Distributori di carburante, nuovi termini di invio dei corrispettivi per la vendita del carburante

Distributori di carburante, nuovi termini di invio dei corrispettivi per la vendita del carburante

 

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Il 30 dicembre 2019, dopo i confronti tra l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e le associazioni di categoria dei distributori di carburante, sono stati definiti i nuovi termini per l'invio dei corrispettivi telematici per la vendita di carburante.

Come richiesto da molti, tramite il provvedimento del 30 dicembre 2019, è stato previsto un avvio graduale dell'obbligo dell'invio dei corrispettivi telematici. Tramite il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è stato quindi modificato il provvedimento del 28 maggio 2018 che inizialmente ha specificato l'obbligo di invio dei corrispettivi giornalieri per la vendita dei carburanti.

Il nuovo provvedimento ha previsto l'avvio dell'obbligo in base ai litri di carburante (benzina o gasolio) venduti nell'impianto di distributore nell'anno 2018. 

Di seguito elenchiamo i diversi termini di invio in base al carburante erogato nel 2018:

  • obbligo dal 1 gennaio 2020 per i distributori di carburante che nell'impianto hanno erogato più di 3 milioni di litri di benzina e gasolio. In questo caso il primo invio telematico dei corrispettivi per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 deve essere effettuato entro il 30 aprile 2020. Per i mesi da aprile 2020 in poi l'invio deve essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento;
  • obbligo dal 1 luglio 2020 per i distributori di carburante che nell'impianto hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio. In questo caso il primo invio deve essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento (quindi entro il 31 agosto 2020);
  • per tutti gli altri l'obbligo inizia dal 1 gennaio 2021 (fino ad 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio).

Inoltre, viene previsto che se il distributore di carburante effettua una liquidazione dell'IVA trimestrale potrà effettuare ogni invio dei corrispettivi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Quindi, se il trimestre di riferimento è aprile, maggio e giugno 2020 l'invio dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2020. 

La regola generale è quindi quella di effettuare l'invio dei corrispettivi entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, però se l'impresa effettua la liquidazione IVA trimestrale, l'invio può essere effettuato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Per quanto riguarda le modalità di invio telematico dei corrispettivi il provvedimento del 30 dicembre 2019 bisogna fare riferimento sempre al provvedimento del 28 maggio 2018.

 

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Data: dic 30, 2019,
Categorie: Blog, Normativa, News,
Commenti: 0,
Autore: Anonym

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