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Agenzia delle Entrate - Conservazione Sostitutiva delle Fatture elettroniche indicazione nel MODELLO UNICO

Il conservatore (“elettronico”) non è il depositario delle scritture e quindi il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11 - AA7/10 - AA9/12.

Diversamente dagli altri operatori che si occupano di fatturazione elettronica, noi di Fattura Per Tutti abbiamo sempre sostenuto che non fosse necessario comunicare all'Amministrazione Finanziaria il soggetto che si occupa della conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 81/E del 25/09/2015 accredita la nostra impostazione precisando che il conservatore (“elettronico”) non è il depositario delle scritture e quindi il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11 - AA7/10 - AA9/12..

L’Agenzia indica come indispensabile, invece, la comunicazione negli appositi quadri nel Modello UNICO (RS 140 del modello Unico PF, RS 40 del modello Unico SP, RS 104 del modello Unico SC e RS 83 del modello Unico ENC) con l’indicazione nell’apposita casella: 

  • 1 – se il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, ha conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari; 
  • 2 – se il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non ha conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

Questa rappresenta una delle novità del Modello UNICO 2015 in ossequio dell’art. 5, co. 1, del D.M. 17.06.2014, in base al quale “il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento”.

In base alla richiamata disposizione normativa, per il periodo d’imposta 2014, il contribuente che conserva i documenti rilevanti ai fini tributari in modalità elettronica dovrà tempestivamente comunicarlo nel Modello UNICO 2015, con le modalità precedentemente indicate.

In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali.

Leggi il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - Risoluzione 81E 25-09-2015

 

Data: set 28, 2015,
Categorie: Blog, Normativa,
Commenti: 0,
Autore: Anonym

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