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Termine conservazione fatture elettroniche emesse nel 2019

Proroga dei termini entro cui effettuare la conservazione dei documenti

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Nuova proroga termine conservazione sostitutiva

Secondo quanto previsto dal Decreto Sostegni (Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41) il termine per effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nell'anno 2019 è stato ulteriormente posticipato al 10 giugno 2021.

Per le fatture elettroniche emesse in un esercizio esiste l'obbligo della conservazione sostitutiva per la durata di 10 anni.

L'operazione deve essere effettuata, con cadenza annuale, entro 3 mesi  dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Per l'anno 2019 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è il 10 dicembre 2020 e quindi la conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nell'anno 2019 deve essere effettuata entro il termine ultimo del 10 marzo 2021.

Le fatture elettroniche vanno conservate in formato elettronico e non cartaceo, la mancata conservazione sostitutiva delle stesse non permette l’esibizione nel giusto formato (elettronico) ed è pertanto sanzionabile come la mancata esibizione dei libri, delle scritture contabili e dei documenti fiscali (art.52 del DPR n.633/72). La sanzione prevista varia da € 1.032,91 a € 7.746,85,  ed il mancato adempimento non dà diritto al contribuente di avvalersi ai fini accertativi dell’esibizione dei documenti non conservati a norma.

Il decreto legge n. 157 del 30 novembre 2020 (Decreto ristori quater) ha modificato il calendario delle scadenze da rispettare per l’invio della dichiarazione dei redditi.

La proroga al 10 dicembre 2020 per le dichiarazioni modello Redditi, 770 e Irap sarà in vigore esclusivamente per il 2019. 

Testo decreto legge n. 157 del 30 novembre 2020:

Art. 3.
Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap
1. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza il 30 novembre 2020, e' prorogato al 10 dicembre 2020.

Con lo spostamento della data di presentazione delle dichiarazioni fiscali dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 ne consegue che anche la scadenza della conservazione dei documenti elettronici emessi nel 2019, è stata spostata dal 28 febbraio 2021 al 10 marzo 2021.

I termini di scadenza per la conservazione sostitutiva sono correlati ai termini della presentazione delle dichiarazioni fiscali come stabilito dal DMEF 17 Giugno 2014 che al comma 3 dell'articolo 3 rileva che: "il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489

 

Articolo 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994 “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.
 

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Data: dic 8, 2020,
Categorie: Blog, Normativa, News,
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