Ex Spesometro, per il 2017 l'invio dei dati in XML è semestrale
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 193/2016, entro il 18 settembre 2017, i contribuenti che non hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute, saranno impegnati con un nuovo adempimento:
la "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute" per inoltrare le informazioni di fatturazione relative ai primi 6 mesi del 2017.
Quando effettuare la comunicazione?
La normativa prevede per ogni anno quattro invii trimestrali, ma per il 2017 le comunicazioni avverranno con cadenza semestrale in base al seguente calendario:
I° e II° Trimestre 2017 |
16 settembre 2017 (spostato al 18 settembre 2017) |
Chi deve effettuare la comunicazione?
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA (contribuenti mensili e trimestrali), tranne:
- i soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
- i contribuenti minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
- i produttori agricoli in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, ove situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973, vale a dire:
- nei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
- nei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
- nei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana;
- le Amministrazione pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009 e le Amministrazioni autonome;
- i soggetti che, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 2, comma 1, del DLgs. n. 127/2015, si avvalgono dell’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute e/o dell’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Per tali contribuenti, l’art. 3 del DLgs. n. 127/2015 dispone, infatti, che viene meno l’obbligo di presentare la comunicazione di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010, per cui, dal 2017, l’esonero deve intendersi riferito alla comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute.
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