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Scontrino elettronico e corrispettivo non riscosso, regole

Scontrino elettronico e corrispettivo non riscosso, regole
Data: lug 10, 2023
Categorie: Blog, Normativa
Commenti: 0
Autore: Claudio

Corrispettivo non riscosso per prestazione di servizi e vendita beni: cosa fare, esempi e chiarimenti IVA

La Guida con esempi sul Corrispettivo non riscosso

 

 

 

La differenza principale tra i corrispettivi non riscossi per servizi e i corrispettivi non riscossi per la vendita di beni

 

La differenza principale tra i corrispettivi non riscossi per servizi e i corrispettivi non riscossi per la vendita di beni riguarda:

  • la modalità di pagamento
  • il tipo Servizio / prodotto.
  1. Per i servizi, l'emissione del documento commerciale avviene all'atto dell'ultimazione della prestazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora riscosso. In questo caso, l'importo del servizio viene incluso nell'ammontare complessivo giornaliero dei corrispettivi da inviare all'Agenzia delle Entrate. Successivamente, quando avviene il pagamento del corrispettivo, viene emesso un ulteriore documento che attesta l'importo incassato.
  2. Per la vendita di beni, invece, il documento commerciale viene emesso al momento della consegna del bene. Anche in questo caso, se il corrispettivo non è stato riscosso al momento della vendita, viene emesso un documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso". Tuttavia, a differenza dei servizi, l'importo della vendita non viene inclusa nell'ammontare complessivo giornaliero dei corrispettivi da inviare all'Agenzia delle Entrate. Inoltre, quando avviene il pagamento successivo, viene emesso un ulteriore documento che attesta l'importo incassato.

In entrambi i casi, il documento "corrispettivo non riscosso" tiene traccia delle operazioni anche senza pagamento, mentre quello dell'incasso attesta l'importo riscosso.

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I corrispettivi non riscossi per servizi e i corrispettivi non riscossi per la vendita di beni e l'IVA

 

La differenza ai fini IVA tra i corrispettivi non riscossi per servizi e i corrispettivi non riscossi per la vendita di beni riguarda principalmente l'esigibilità dell'imposta.

Se non riesci a riscuotere il pagamento per un servizio, emetti il documento commerciale al momento della sua conclusione. In questo modo potrai tenere traccia dell'operazione e includere l'importo del servizio nel totale giornaliero dei pagamenti da inviare all'Agenzia delle Entrate. L'imposta per questa operazione deve essere pagata solo quando si riceve il pagamento o si emette la fattura, se viene emessa prima del pagamento.

Nella vendita di beni, emettere un documento con scritto "non riscosso" al momento della consegna permette di tenere traccia dei soldi non ancora ricevuti. Tuttavia, a differenza dei servizi, l'importo della vendita non viene incluso nell'ammontare complessivo giornaliero dei corrispettivi da inviare all'Agenzia delle Entrate. L'imposta per questa vendita si paga solo quando si riceve il pagamento o si emette la fattura, se viene emessa prima del pagamento.

Il documento "corrispettivo non riscosso" viene utilizzato in entrambi i casi per registrare l'operazione e l'importo da riscuotere. Tuttavia, l'imposta viene pagata o registrata solo al momento del pagamento o dell'emissione della fattura, a seconda delle circostanze.

 

 

Cosa fare quando il documento commerciale non è riscosso

 

Dal primo giorno di gennaio 2020, è obbligatorio per tutte le imprese conservare le informazioni sulle transazioni effettuate e rilasciare il documento commerciale in ogni situazione in cui un bene viene venduto o un servizio viene fornito. Ma cosa succede se il pagamento non viene effettuato? Quali sono le azioni e gli obblighi per i negozianti in caso di mancato pagamento?

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 3/E/2020. La circolare afferma che è necessario conservare le informazioni relative all'operazione e emettere il documento di vendita, anche se non si ricevono soldi. Inoltre, l'obbligo di emettere il documento di vendita si applica indipendentemente dall'IVA.

In questo articolo, ci concentreremo sulle situazioni particolari legate ai corrispettivi non riscossi per le prestazioni effettuate.

È importante sottolineare che l'emissione del documento commerciale deve avvenire anche quando il corrispettivo non è stato riscosso, sia in modo totale che parziale. Per evitare errori tra i dati inviati online e quelli nelle liquidazioni, l'Agenzia delle Entrate ha creato un nuovo formato per l'invio dei dati. È stato introdotto nella versione 7.0 del 28.1.2020. che diventa obbligatorio dall'1.7.2020.

È importante che i commercianti siano consapevoli dell'obbligo di emettere il documento commerciale anche in caso di corrispettivi non riscossi. Ciò garantisce la corretta registrazione delle operazioni effettuate e la conformità alle disposizioni fiscali vigenti.

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Esempi di corrispettivo non riscosso
 

Il Documento Commerciale per Corrispettivi Non Riscossi rappresenta un elemento fondamentale nel contesto delle transazioni commerciali. È importante sottolineare che il momento di rilascio di tale documento dipende da due fattori principali:

  1. Il pagamento del corrispettivo: Il documento commerciale viene emesso quando avviene il pagamento del corrispettivo da parte del cliente. Questo significa che il commerciante deve rilasciare il documento al momento del pagamento effettivo.
  2. Consegna del bene o ultimazione della prestazione: Se avviene prima del pagamento, emetti il documento commerciale all'istante. In altre parole, se il bene viene consegnato o la prestazione viene completata prima del pagamento, il documento deve essere emesso immediatamente.

Per quanto riguarda i servizi resi, potrebbe verificarsi una discrepanza tra la fatturazione e l'esecuzione dell'operazione, come stabilito dall'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72. Secondo tale norma, le prestazioni di servizi vengono considerate generalmente effettuate "all'atto del pagamento del corrispettivo".

Tuttavia, anche se il corrispettivo non è stato incassato, è obbligatorio emettere il documento commerciale se l'operazione è stata eseguita. In questa situazione, è necessario indicare chiaramente che il corrispettivo non è stato riscosso, totalizzando o parzializzando l'importo mancante.

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il formato di invio dati alla versione 7.0 del 28.1.2020. Questo è stato fatto per controllare le differenze tra i dati inviati online e quelli delle liquidazioni periodiche. L'utilizzo facoltativo di questo nuovo formato è consentito a partire dall'1.3.2020, ma diventa obbligatorio dall'1.7.2020.

Di seguito, esamineremo alcune casistiche rilevanti relative all'emissione del documento commerciale senza il pagamento del corrispettivo. In particolare, si fa riferimento alle seguenti situazioni:

  1. Servizi di ospitalità e ristorazione - Pagamento mensile da parte del cliente frequente: Nel caso in cui il cliente frequente scelga di pagare alla fine del mese anziché al momento del consumo del servizio, è necessario emettere il documento commerciale senza attendere il pagamento effettivo.
  2. Ticket restaurant: Nelle transazioni che coinvolgono i ticket restaurant come forma di pagamento, il documento commerciale deve essere emesso anche se il ticket non è ancora stato incassato.
  3. Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) emessa dalle farmacie: Le farmacie emettono una DCR per le operazioni di erogazione dei farmaci. Anche se il corrispettivo non è stato riscosso, la DCR deve essere emessa per tenere traccia delle operazioni effettuate.

In tutte queste situazioni, è fondamentale rispettare l'obbligo di emettere il documento commerciale, fornendo le informazioni necessarie sulla mancata riscossione del corrispettivo. Ciò garantisce la corretta registrazione delle operazioni e la conformità alle normative fiscali vigenti.

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Esempio di corrispettivo non riscosso in alberghi e ristoranti
 

Se un ristorante o un albergo ha clienti abituali che pagano regolarmente, è importante registrare ogni servizio emettendo un documento con la dicitura "corrispettivo non riscosso".

Al momento del pagamento, bisogna fare un documento che riassuma il costo dei servizi o, se richiesto, una fattura breve. (risposta a domanda del 14.11.2019) n. 486).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni di servizi rese, ma non ancora effettuate ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 633/72 (ovvero non ancora pagate), possono essere documentate in modo alternativo come segue:

  1. Documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso": In questo caso, viene emesso un documento commerciale che indica esplicitamente che il corrispettivo non è stato ancora riscosso. Successivamente, al momento del pagamento dell'operazione ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 633/72, viene emesso un ulteriore documento commerciale.
  2. Fattura immediata: È possibile emettere una fattura immediata entro 12 giorni dal momento in cui sono state effettuate le prestazioni (generalmente coincidente con il pagamento).
  3. È possibile emettere una fattura posticipata entro il 15° giorno del mese successivo a quello in cui si è svolto il lavoro. Di solito, la fattura posticipata viene emessa quando si riceve il pagamento. Questa pratica è regolamentata dall'articolo 21, comma 4, lettera a) del DPR n. 633/72.

In ogni caso, l'opzione scelta per documentare le prestazioni di servizi non effettuate ma rese deve essere in conformità alle disposizioni normative vigenti.

 

Cosa fare nel caso di corrispettivo non riscosso con i ticket restaurant
 

Il caso d'uso relativo ai ticket restaurant riguarda l'inclusione degli importi dei ticket nell'ammontare complessivo giornaliero dei corrispettivi da inviare all'Agenzia delle Entrate, come richiesto dall'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 127/2015. Questa disposizione si applica anche se successivamente gli importi dei ticket sono fatturati dall'esercente nei confronti della società emittente i ticket.

Tuttavia, è importante considerare che l'IVA diventa esigibile e il ricavo è rilevante ai fini delle imposte sui redditi solo con il pagamento del controvalore del ticket da parte della società emittente o con l'emissione della fattura, se precedente al pagamento. Pertanto, l'Amministrazione finanziaria deve tenere conto di questo principio in caso di discrepanze tra i dati trasmessi e l'imposta determinata nella liquidazione periodica.

Di seguito è descritta la procedura da seguire:

  1. Se si forniscono servizi pagati con ticket restaurant, il soggetto IVA deve emettere il documento commerciale alla fine del servizio. Anche se il pagamento non è stato ricevuto.
  2. Ticket inclusi nell'ammontare giornaliero dei corrispettivi da inviare all'Agenzia delle Entrate, anche se poi fatturati dalla società emittente.

È importante sottolineare che la doppia registrazione documentale non comporterà una duplicazione del debito IVA. Infatti, l'imposta relativa all'operazione in questione dovrà essere calcolata solo nella liquidazione relativa al periodo in cui avviene il pagamento del controvalore del ticket o in cui viene emessa anticipatamente la fattura.

L'Agenzia delle Entrate, in conformità a quanto chiarito nella risposta all'interpello n. 394/2019, terrà conto di questo principio nel caso di discrepanze tra i dati trasmessi in via telematica dall'esercente e l'imposta liquidata da quest'ultimo. Grazie al nuovo tracciato (versione 7.0 del 28.1.2020), questa problematica sarà risolta in modo adeguato.

 

Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) delle farmacie e corrispettivo non riscosso, cosa devi fare
 

L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le farmacie aperte al pubblico (DPR 8.7.98 n. 371), stabilisce che alle farmacie venga corrisposto dall'ente erogatore il prezzo del prodotto al netto della quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute previste dalla legge (art. 8 del DPR 8.7.98 n. 371).

Al fine di ottenere il pagamento, la farmacia consegna, insieme alle ricette mediche, un documento chiamato "Documento Contabile Riepilogativo" (DCR), secondo le modalità definite a livello regionale, entro il 5° giorno del mese successivo a quello di spedizione delle ricette.

In base a quanto previsto dalla C.M. 6.7.83 n.74: "I farmacisti devono emettere, al momento della presentazione della DCR all'ente erogatore, uno scontrino per l'importo totale risultante dalla stessa, recante la dicitura, anche in codice, 'corrispettivo non pagato', e devono emettere uno scontrino per l'importo pagato dall'ente erogatore al momento del pagamento".

Alla luce di quanto sopra, e considerando le disposizioni dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, si deve comprendere che al momento della consegna della DCR, la farmacia deve emettere un documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso". Successivamente, al momento del pagamento, è necessario emettere un ulteriore documento che attesti l'importo incassato.

Si comunica che il recente percorso "Categorie di Dati per i pagamenti" (versione 7.0 – Marzo 2020) incorpora un campo specifico, 4.1.13 - "Importo non incassato DCR a SSN", che permetterà di eliminare la discrepanza attuale tra i dati dei pagamenti trasmessi e quelli delle liquidazioni periodiche.

 

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Ulteriori spegazioni in caso di reso o cancellazione del documento commerciale
 

È importante aggiungere che, in diverse situazioni che possono verificarsi, le indicazioni precedenti rimangono valide, inclusa la necessità di:

  • Per le procedure di reso e annullamento, fornire gli elementi che consentano di correlare la restituzione del bene o l'annullamento dell'operazione ai documenti comprovanti l'acquisto originario. Pertanto, è particolarmente importante includere il codice identificativo del documento che attesta l'operazione originale, qualora il cliente lo presenti al momento del reso. È da sottolineare che il cliente potrebbe presentare altri elementi che confermano l'avvenuto acquisto, come ad esempio la ricevuta del POS o i vuoti a rendere. In tali casi, l'esercente potrà indicare nel documento commerciale di reso i dettagli della ricevuta del POS o utilizzare un codice generico (ad esempio, ND).
  • L'Agenzia delle Entrate, durante le attività di controllo, deve sempre essere in grado di ricostruire l'intera operazione economica e trovare una corrispondenza precisa tra l'ammontare dei corrispettivi trasmessi e le registrazioni effettuate.

In questo modo, si garantisce che la documentazione sia completa e che l'Amministrazione finanziaria abbia accesso a tutte le informazioni necessarie per verificare la corretta registrazione delle operazioni e la congruenza tra i corrispettivi dichiarati e le registrazioni contabili.

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