A chi spetta, le modalità di applicazione e gli adempimenti
A chi spetta pagare
L'imposta di bollo è un'imposta che deve essere applicata alle fatture che non hanno addebito IVA, il cui importo totale è superiore a 77,47 euro e che rientrano nelle seguenti condizioni:
- sono relative ad operazioni fuori campo iva per i soggetti in regime forfettario, regime dei minimi, ricevute per prestazioni occasionali, servizi intracomunitari
- sono relative ad operazioni esenti iva per soggetti che effettuano prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione tributi, esercizio di giochi e scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, operazioni in oro, immobiliari, finanziarie
- sono relative ad operazioni non imponibili per soggetti che effettuano esportazioni abituali
- sono relative ad operazioni escluse per soggetti che effettuano spese in nome e per conto, interessi di mora.
Il soggetto che deve applicare la marca da bollo è il soggetto che emette la fattura. In ogni caso la normativa specifica che è responsabilità di entrambi i soggetti, infatti in caso di omissione saranno dunque entrambi sottoposti a sanzione. L’obbligo ricade su “tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con l’imposta di bollo”
Modalità di applicazione
La normativa prevede l'applicazione di un'imposta di bollo di 2 euro che può essere cartacea o virtuale.
La marca da bollo cartacea (acquistata presso le rivendite di valori bollati) è quella che viene applicata nel documento cartaceo originale. La dicitura da indicare in fatture è la seguente: “imposta di bollo assolta sull'originale”. La marca da bollo virtuale è quella appunto apposta virtualmente secondo i criteri stabili dalla legge che chiariremo di seguito.
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Adempimenti imposta di bollo virtuale fatture cartacee
La marca da bollo, sempre sui documenti, può essere assolta in modo virtuale attraverso una preventiva richiesta da effettuare all'Agenzia delle Entrate indicando un numero stimato di documenti che verranno emessi in un anno. In base ai criteri utilizzati dall'Agenzia delle Entrate non vengono di norma rilasciate autorizzazioni per un ridotto numero di documenti.
Nei documenti cartacei deve essere riportata la dicitura:
“imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972“ indicando anche il relativo codice di autorizzazione.
Una volta rilasciata l'autorizzazione, l'Agenzia delle Entrate liquida l'imposta di bollo in base a quanto dichiarato ripartito in rate bimestrali. Entro il 31 gennaio di ogni anno bisogna presentare una dichiarazione consuntiva che deve contenere il numero dei documenti attraverso invio telematico all'Agenzia delle Entrate. Sulla base del calcolo consuntivo verranno determinati eventuali importi a credito od a debito.
Imposta di bollo per le fatture elettroniche
Per le fatture elettroniche (decreto ministeriale 17 giugno 2014) l’assolvimento dell’imposta di bollo non richiede la preventiva autorizzazione e non bisogna provvedere agli altri adempimenti precedentemente indicati. Il versamento dell'imposta di bollo deve essere effettuato tramite modello F24 in modalità telematica entro 120 dalla chiusura dell'esercizio.
In ogni fattura deve essere riportata la dicitura “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014”
Come funziona il bollo nella fattura elettronica su fatturapertutti
Imposta di bollo per le fatture in PDF
Per le fatture in PDF ed inviate via e-mail è necessario chiarire che le stesse inviate in formato PDF via e-mail e soggette all'imposta di bollo, secondo la normativa, non possono essere considerate fatture elettroniche. Per questo motivo questi tipi di documenti devono considerarsi come i documenti cartacei e vanno seguite le stesse modalità di assolvimento dell’imposta di bollo del documento cartaceo.
Nel documento inviato via e-mail bisogna riportare la dicitura “imposta di bollo assolta sull'originale con numero identificativo...”
Il contrassegno cartaceo della marca da bollo deve quindi essere apposto da parte del soggetto che emette la fattura sul proprio documento stampato.