L'articolo 9 ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha previsto che le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale debbano indicare nelle fatture elettroniche le informazioni identificative dei dispositivi medici di cui al decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2009. Ciò al fine di consentire l'esatta individuazione delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.
Nella sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto dovranno essere indicati:
Codice Tipo: per indicare se l'operazione riguarda "Dispositivo medico o diagnostico in vitro"
Codice Valore: per indicare il numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici
La mancata indicazione delle informazioni richieste non determina lo scarto da parte del SdI, in quanto il documento è corretto formalmente, ma può causare lo scarto del documento da parte del committente.
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