I chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018) afferma che per scaricare il costo del carburante è consentito anche che il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto al momento in cui è avvenuta la vendita del carburante.
In questo caso la normativa specifica che è possibile utilizzare anche le carte o buoni carburante che possono essere di due tipi:
- carta/buono carburante monouso
- carta/buono carburante multiuso
Le carte o buoni monouso permettono a chi le possiede di fare carburante presso gli impianti stradali di distribuzione carburante della stessa compagnia petrolifera che li ha emessi. In questo caso la vendita del carburante deve essere documentata dalla fattura elettronica.
Le carte o buoni multiuso permettono di effettuare acquisti di carburante presso impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione (pompe bianche). Questi buoni consentono l’acquisto di più beni o servizi oltre al carburante (ad esempio le spazzole del tergicristallo, il lavaggio dell’auto, ecc.).
In questo caso l'oggetto della vendita è il buono (questo buono può essere considerato come un titolo di credito paragonabile al denaro). Questa quindi, non è un’operazione rilevante ai fini IVA e la cessione del "buono multiuso" non è soggetta ad obbligo di emissione della fattura elettronica.
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