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Distributori di carburante, esonero per l'invio dei corrispettivi elettronici

Distributori di carburante, esonero per l'invio dei corrispettivi elettronici
Data: dic 4, 2019
Categorie: Blog, Normativa, News
Commenti: 0
Autore: Anonym

In caso di vendita di carburante a clienti senza partita iva

 

Aggiornamento
 

Secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e degli esperti della stampa specializzata è stata fatta ulteriore chiariezza (per effetto dell'enorme confusione in merito) indicando che l'invio telematico dei corrispettivi giornalieri per la vendita del carburante sarà obbligatorio ma con avvio graduale secondo le modalità descritte nel nostro articolo successivo

 

 

Per molti distributori di carburante, a pochi giorni dal 1 gennaio 2020, rimane il dubbio se è obbligatorio effettuare l'invio telematico dei corrispettivi giornalieri per la vendita del carburante. In questo articolo cercheremo di fare chiarezza. 

Il dubbio parte dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli del 28 maggio 2018.

Questo provvedimento definisce le regole per l'invio telematico dei corrispettivi giornalieri ed indica come soggetti obbligati a partire dal 1 luglio 2018 i gestori degli impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione (rifornimenti in modalità unicamente self service). 

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli fa riferimento all'Articolo 2 comma 1 bis del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 (in vigore dal 27 ottobre 2019) che ha introdotto quest'obbligo ma quello che ha creato confusione è il punto 2.3 del provvedimento del 28 maggio 2018. 

Questo punto indica che per l'invio telematico dei corrispettivi giornalieri per la vendita del carburante (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica) il termine ultimo di avvio dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica è il 1° gennaio 2020. 

La parte del provvedimento però da considerare con molta attenzione è il punto 2.2 che indica che tramite provvedimento successivo sono definiti i termini di avvio graduale dell’obbligo per le ulteriori tipologie di soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di carburanti.

Partendo da questo presupposto infatti l'articolo 2 comma 1 bis del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 è stato modificato il 27 ottobre 2019 con questa indicazione:

"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata."

Proprio sulla base infatti, di quanto previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli del 28/05/2018, è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del 10 maggio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 2019 che prevede all'articolo 1 gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Di conseguenza, come detto in precedenza, per essere in linea tutta la normativa di riferimento, è stato modificato il 27 ottobre 2019 il decreto legislativo che ha introdotto l'obbligo dell'invio telematico dei corrispettivi (articolo 2 comma 1 bis del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127). 

Il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del 10/05/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115/2019 quindi individua le operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri indicando quanto segue:

"In fase  di  prima  applicazione,  l'obbligo  di  memorizzazione elettronica e trasmissione  telematica  dei  dati  dei  corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  5 agosto 2015, n. 127, non si applica: 

a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, e  dei  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015;"

L'Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696in vigore dal 1 gennaio 2020 indica le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione ed in particolare nel punto b) che non sono soggette all'obbligo di certificazione:

"b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione"

In conclusione quindi, considerando il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del 10/05/2019 e l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696  l'obbligo  di  memorizzazione elettronica e trasmissione  telematica  dei  dati  dei  corrispettivi giornalieri non si applica anche alle cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.

A conferma di quanto detto in precedenza, anche l'Agenzia delle Entrate conferma quanto detto nella sezione dedicata ai corrispettivi telematici sezione Normativa, prassi e regole tecniche presente nel sito inserendo il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del 10/05/2019 relativo agli esoneri dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. 

Inoltre, anche il quotidiano on line FiscalFocus con l'articolo dal titolo Distributori di carburante e corrispettivi elettronici: il punto sulle norme in vigore, precisa che:

"la cessione di lubrificanti e carburanti per autotrazione è fuori dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi"

Attento però, se nel tuo distributore di carburante oltre alla vendita di carburante offri i servizi di autolavaggio, manutenzione, cambio olio, cambio batterie, cambio gomme, sostituzione cristalli, riparazioni meccaniche, diagnosi computerizzata sei obbligato a fare scontrino elettronico o la fattura elettronica semplificata.  

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Come funziona SNAP

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