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Contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni, l' Agenzia delle Entrate chiarisce le regole

Contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni, l' Agenzia delle Entrate chiarisce le regole
Data: mag 17, 2021
Categorie: Blog, Normativa, News
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L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5 del 14 maggio 2021 ha risposto a vari quesiti che sono stati posti in merito alla possibilità di usufruire dei contributi a fondo perduto previsti dal "Decreto Sostegni" per sostenere le imprese ed i professionisti colpiti dall'emergenza sanitaria. 
 

La circolare ricorda che i contributi a fondo perduto definiti dal "Decreto Sostegni" sono a favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia e svolgono attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario che nel 2019 hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. A partire da questo requesito devono avere avuto un ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi dell'anno 2020 inferiore del 30 per cento rispetto al 2019. 

Sono invece esclusi dai contributi i soggetti la cui attività è cessata alla data di entrata in vigore del decreto o che hanno attivato la partita Iva successivamente, inoltre sono esclusi gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

La prima parte della circolare propone dei chiarimenti in merito ad alcune tipologie di soggetti che possono usufruire dei contribiti a fondo perduto in particolare, Imprese in liquidazione volontaria, Promotori finanziari, Società con status di società di partecipazione ed Impresa derivante da una trasformazione.

Tra queste tipologie di soggetti entriamo nel merito di alcune di queste vedendo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate:

Per l'impresa in liquidazione volontaria,  l’Agenzia conferma che questa può usufruire dei contributi definiti dal Decreto Sostegni è consentita nel caso in cui la procedura di liquidazione risulta avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020) tranne che non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).
La circolare espone inoltre in merito anche le regole da seguire per quanto riguardo l’ammontare dei ricavi da calcolare e ed il calcolo del fatturato medio del 2020.

Per i promotori finanziari la circolare precisa che possono usufruire dei contributi previsti dal Decreto Sostegni specificando che non fanno parte escluse dagli aiuti (come gli operatori del microcredito, i soggetti che svolgono attività prevalente di assuzione di partecipazione intermediari finanziari, i confidi, ecc.). 

Per quanto riguarda invece, la società che acquisisce lo status di società di partecipazione prendendo come riferimento il bilancio relativo all’esercizio 2020 deve considerarsi inclusa tra i soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir e non può usufruire dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni a prescindere dalla formale approvazione del bilancio 2020.

La seconda parte della circolare parla dei requisiti di accesso ai contributi del Decreto Sostegni e specifica che i contributi a fondo perduto erogati nel 2020, in attuazione dei decreti emanati per fronteggiare la pandemia, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi per l’accesso al nuovo beneficio.

Gli aiuti riconosciuti a causa dalla diffusione del Coronavirus devono essere considerati, sotto il profilo contabile, contributi in “conto esercizio”, in quanto erogati a integrazione di mancati ricavi per effetto dell'emergenza sanitaria. 

I contributi a fondo perduto previsti per l'emergenza Covid-19 hanno le caratteristiche di:

  • non concorrere alla determinazione della soglia dei ricavi per il riconoscimento della sovvenzione in esame
  • di non dover essere rilevati ai fini della riduzione del fatturato medio previsto
  • non andare inclusi tra le somme per il calcolo delle diverse percentuali determinate dalla fascia di ricavi 2019, da applicare alla differenza tra le due medie mensili 2019 e 2020.


Le casistiche trattate in merito ai requisiti di accesso ed al calcolo del fatturato , esposte nella circolare, hanno riguardato tra le altre il contributo integrativo alle casse di previdenza private (cassa previdenziale)
Le casse di previdenza private addebitate in fattura dai professionisti, inclusi nella base imponibile Iva, non concorrono al reddito di lavoro autonomo e più in generale alla determinazione delle base imponibile Irpef. Queste somme quindi non devono essere considerate ai fini della determinazione del limite di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal  Decreto Sostegni.

Anche l’assegno di  maternità concesso alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, non costituisce ricavo o compenso e quindi non deve essere incluso nel calcolo dei ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo, non può essere considerato infatti un compenso.


Viene anche precisato che quei soggetti che hanno accesso al regime forfetario e sono in possesso dei requisiti per usufruire dei contributi a fondo perduto, non devono considerare il contributo stesso o quelli previsti dai precedenti decreti, ai fini della determinazione della soglia, pari a 65.000 euro, dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per applicare il regime forfettario. Stessa cosa vale per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.

Quelle elencate in questo articolo, sono solo alcune delle precisazioni fatte dall'Agenzia delle Entrate in merito ai criteri ed alle regole da seguire per accedere ai contributi a fondo perduto e valutare in modo corretto i contributi previsti dal Decreto Sostegni.

Per approfondimenti sulla Circolare n. 5 del 14 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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