Esigibilità iva con split payment
L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto
l’articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni
acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per
le quali dette amministrazioni non siano debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in
materia di IVA.
In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, l’articolo 2 del decreto
stabilisce che i medesimi
devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte
dall'
articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972 apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla
medesima.
Per impostare questa modalità sulla fattura bisogna modificare il campo Esigibilità IVA sul riquadro Riepilogo IVA.
Cliccare sul tasto modifica per aprire la scheda del riepilogo iva e cliccare sulla casella esigibilità.
Al termine cliccare sul tasto "OK" per salvare.
L'impostazione scissione dei pagamenti sottrae l'iva dal totale a pagare
Per impostare questa modalità in modo predefinito per l'emissione di tutti i documenti leggi qui
Come fare la fattura elettronica