Addio carta carburanti, si parte! chiarimento operativo dell'Agenzia delle Entrate
Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018 è stata fatta chiarezza sugli strumenti di pagamento da utilizzare per l'acquisto di carburante che sono ritenuti idonei per la detrazione dell'IVA. Il dubbio nasceva dalla nuova normativa in merito al rifornimento di carburanti introdotta dalla Legge di Bilancio 2018.
kit carburanti
La normativa introduce, a partire dal 1 luglio 2018, l'obbligo della fattura elettronica per la vendita di carburante ai soggetti titolari di partita iva.
La stessa Legge di Bilancio specifica che per le spese di carburante, sempre a partire dal 1 luglio 2018, è possibile la detrazione dell'IVA e la deducibilità della spesa se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito, carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti ad obbligo di comunicazione o da altro mezzo individuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
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Secondo l'Agenzia delle Entrate sono idonei tutti gli strumenti diversi dal denaro contante, ecco l'elenco indicato dal provvedimento:
- il bonifico bancario o postale,
- gli assegni bancari e postali,
- vaglia postali e cambiari,
- le carte di debito, di credito e prepagate.
A tal proposito infatti, l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4 aprile 2018 ha fatto definitivamente chiarezza specificando che dal 1 luglio 2018 sarà possibile beneficiare della detraibilità dell'IVA e della deducibilità della spesa se l'acquisto di carburante è effettuato utilizzando una forma di pagamento tracciabile.
Provvedimento Agenzia dell'Entrate del 4 aprile 2018