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Distributori di carburante, proroga invio dei corrispettivi per la vendita del carburante

Distributori di carburante, proroga invio dei corrispettivi per la vendita del carburante

I corrispettivi a partire dal 1 settembre 2020 da inviare entro il 31 ottobre 2020

Con il Provvedimento n. 171426 del 22 aprile 2020, del Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche a seguito delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria degli operatori di settore e la rilevazione delle problematiche tecniche da questi rappresentate nel periodo di emergenza sanitaria nazionale Covid-19, sono stati uniformati e prorogati i termini di invio dei corrispettivi telematici giornalieri per la vendita dei carburanti.

La proroga ha previsto che bisognerà prendere in considerazione i corrispettivi che partono dalla data del 1 settembre 2020 per i distributori di carburante che, nel 2018, hanno erogato nell'impianto più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Non cambia invece, la data di invio, prevista per l'1 gennaio 2021, per i distributori di carburante che nell'impianto hanno erogato fino ad 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.

Di seguito vi riportiamo un riepilogo di quanto previsto dalla normativa con l'indicazione delle nuove date di obbligo d'invio dei corrispettivi telematici per la vendita di carburante.

Il 30 dicembre 2019, dopo i confronti tra l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e le associazioni di categoria dei distributori di carburante, sono stati definiti i nuovi termini per l'invio dei corrispettivi telematici per la vendita di carburante.

Come richiesto da molti, tramite il provvedimento del 30 dicembre 2019, è stato previsto un avvio graduale dell'obbligo dell'invio dei corrispettivi telematici. Tramite il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è stato quindi modificato il provvedimento del 28 maggio 2018 che inizialmente ha specificato l'obbligo di invio dei corrispettivi giornalieri per la vendita dei carburanti.

Il nuovo provvedimento ha previsto l'avvio dell'obbligo in base ai litri di carburante (benzina o gasolio) venduti nell'impianto di distributore nell'anno 2018. 

Di seguito elenchiamo i diversi termini di invio in base al carburante erogato nel 2018:

 

  • l'invio dei dati è relativo ai corrispettivi che hanno data dal 1 settembre 2020 per i distributori di carburante che nell'impianto hanno erogato una quantita superiore a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio. In questo caso il termine di invio è entro la fine del mese successivo a quello dei dati di riferimento (quindi se la tua liquidazione IVA è MENSILE per il mese di settembre 2020 è entro il 31 ottobre 2020);
  • per i distributori di carburante che nell'impianto hanno erogato fino ad 1,5 milioni di litri l'obbligo inizia dal 1 gennaio 2021.  (questa data rimane la stessa)

Inoltre, viene previsto che se il distributore di carburante effettua una liquidazione dell'IVA trimestrale potrà effettuare ogni invio dei corrispettivi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. 

La regola generale è quindi quella di effettuare l'invio dei corrispettivi entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, però se l'impresa effettua la liquidazione IVA trimestrale, l'invio può essere effettuato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Riportiamo infatti, quanto descritto in merito dall'Agenzia delle Entrate all'interno del nuovo provvedimento:


Resta  inoltre  inalterata  la  frequenza  di  trasmissione  dei  dati  dei  corrispettivi  in argomento: entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti  che  effettuano  la  liquidazione  periodica  IVA  con  cadenza  trimestrale; entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile.


Per quanto riguarda le modalità di invio telematico dei corrispettivi secondo il provvedimento del 30 dicembre 2019 bisogna fare riferimento sempre al provvedimento del 28 maggio 2018.
 

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Data: apr 22, 2020,
Categorie: Blog, Normativa, News,
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