730 precompilato e Istituti pubblici di assistenza e beneficenza
Con l'approssimarsi della scadenza (31 gennaio 2018) per l'invio della spesa sanitaria sostenuta nel 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito delle importanti precisazioni relativamente all'invio dati al Sistema TS da parte delle IPAB (Istituti pubblici di assistenza e beneficenza).
Con la Risoluzione N.7 del 16/01/2018 l'Agenzia delle Entrate ha esaminato l'istanza di chiarimenti da parte di una struttura residenziale per anziani autosufficienti e non, che svolge attività esente IVA ai sensi dell'art. 10, commi 20 e 27-ter del D.P.R. n.633 del 1972 e che è dispensata dagli obblighi di fatturazione e registrazione.
L'Agenzia precisa che, qualora il contribuente abbia fatto espressa richiesta, ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 26.10.1972, n. 633, di essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti da lui effettuate, non sussiste neanche l’obbligo di rilasciare ricevute fiscali, fermo restando l’obbligo di rilasciare fattura su richiesta del cliente.
Occorre, peraltro, tenere presente che ai sensi del medesimo art. 36 bis del DPR 633 del 1972 il contribuente non può essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta di cui all'art. 10, numeri 18) e 19) (rispettivamente attività di: prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali).
Pertanto, si ritiene che laddove l’utente abbia richiesto il rilascio dei documenti fiscali o laddove l’ente renda prestazioni esenti ai sensi dell'art. 10, numeri 18) e 19) del citato DPR n. 633 del 1972, l’IPAB istante abbia l’obbligo di comunicare tali dati al sistema TS, mentre tale obbligo non sussiste per le prestazioni per le quali non siano stati emessi documenti fiscali.
I costi totalmente non sanitari, rimasti a qualunque titolo a carico degli utenti, assimilabili alle spese di comfort sostenute in occasione di ricoveri ospedalieri (a titolo esemplificativo, la quota alberghiera), si rappresenta che gli stessi vanno trasmessi con la tipologia “altre spese” (codice AA) o non trasmessi affatto, in quanto ascrivibili a costi non sanitari.
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