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Decreto fiscale 2019: novità su detrazione IVA fatture acquisto e fatturazione elettronica

 

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In base a quanto riportato dal Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 (Decreto Fiscale) viene chiarito un  elemento fondamentale relativo alla detrazione dell'IVA (chiarimento inserito nell'articolo 14 del Decreto).

Secondo il Decreto Fiscale, l'IVA è detraibile dalla data di effettuazione dell’operazione, partendo dal presupposto che la fattura deve essere in possesso di chi ha fatto l'acquisto. 

Il chiarimento definisce che se ad esempio un'operazione (vendita o prestazione di servizi) si è svolta nel mese di ottobre e la fattura è stata ricevuta dal cliente entro il 16 novembre l'IVA potrà essere detratta nello stesso mese di ottobre, mese in cui è avvenuta l'operazione.

Bisogna tenere presente, però, che per poter gestire la detrazione nel modo precedentemente indicato i prodotti venduti devono essere stati spediti o consegnati ed in caso di prestazione di servizi questa deve essere stata pagata. Inoltre è fondamentale che il cliente abbia già ricevuto la fattura.

Il decreto è in vigore dal 24 ottobre e quindi questa regola potrà essere applicata dalla prossima liquidazione di novembre. 

Oltre a questo importante chiarimento lo stesso Decreto Legge ha introdotto ulteriori semplificazioni relativi alla fatturazione in generale ed in particolare alla fatturazione elettronica. 

Di seguito riportiamo una sintesi:

  • per i primi sei mesi del 2019 non verranno applicate sanzioni se la fattura verrà emessa in modalità elettronica entro il termine della liquidazione periodica IVA. La sanzione sarà ridotta dell'80% se la fattura elettronica verrà emessa entro la liquidazione IVA del periodo successivo;
  • la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento in è stata effettuata la vendita dei prodotti o la prestazione dei servizi. Quindi, nella fattura, se è diversa dalla data di emissione, deve essere inserita la data in cui è stata effettuata la vendita o la prestazione.
  • per quanto riguarda la registrazione delle fatture emesse in un apposito registro, il decreto indica che queste vanno registrate in ordine progressivo in base alla propria numerazione ed entro il 15 del mese successivo;
  • per quanto riguarda invece la registrazione delle fatture di acquisto nell'apposito registro, il decreto elimina l'obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali.

 

Fonte: Il Sole 24 ore e Fiscooggi


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Data: ott 28, 2018,
Categorie: Blog, Normativa, News,
Commenti: 0,
Autore: Claudio

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