Attenzione: dal 1 febbraio 2020 senza ordine elettronico (in formato PEPPOL) non potrai più incassare le tue fatture
Nota Bene:
Tramite il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019 è stato prorogato al 1 febbraio 2020 l'avvio dell'obbligo di emissione e trasmissione degli ordini elettronici SSN tramite NSO per l'acquisto di beni da parte della Pubblica Amministrazione. Per l'acquisto di servizi (pubblica amministrazione del settore sanitario) il termine è stato prorogato al 1 gennaio 2021.
Come previsto dalla Legge di bilancio 2018 e nello specifico dal Decreto del Ministro dell’’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018, a partire dal 1 febbraio 2020 tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione del settore sanitario, dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).
Come funziona l'ordine fornitore elettronico della Pubblica Amministrazione (settore sanitario/SSN)
Gli ordini di acquisto che effettuano le Pubbliche Amministrazioni (dal 1 febbraio 2020 gli enti del settore sanitario) ai propri fornitori devono essere inviati obbligatoriamente tramite la piattaforma NSO (Nodo Smistamento Ordini). La gestione dell'invio dell'ordine elettronico al sistema NSO (Nodo Smistamento Ordini) è simile a quello dell'invio della fattura elettronica allo SDI (Sistema di Interscambio).
L'NSO è come un postino digitale proprio com'è lo SdI, in questo caso l'NSO riceve l'ordine emesso dalla Pubblica Amministrazione e lo inoltra al fornitore.
Anche in questo caso l'ordine elettronico deve essere emesso in uno specifico standard (XML) stabilito dalla normativa che è leggibile solo tramite specifici programmi.
I dati che deve contenere l'ordine elettronico da inviare all'NSO sono i classici dati di un ordine, la descrizione dei prodotti o della prestazione da fornire, le quantità, prezzi, i dati del cliente, del fornitore e l'indirizzo telematico di ricezione del fornitore.
L'indirizzo telematico del fornitore inserito nell'ordine è importante perché serve all'NSO per inoltrare l'ordine al fornitore stesso.
Chi sono i soggetti obbligati
I soggetti obbligati a emettere ed a ricevere, dal 1 febbraio 2020, l'ordine elettronico che viene gestito dall'NSO sono:
- gli enti del Servizio Sanitario Nazionale
- chi effettua acquisti per conto del enti del Servizio Sanitario Nazionale
- i fornitori degli enti del Servizio Sanitario Nazionale
Con fatturapertutti sei pronto a gestire da subito gli ordini elettronici trasmessi all'NSO, potrai ricevere gli ordini elettronici della Pubblica Amministrazione che ti ha inoltrato l'NSO, potrai stampare gli ordini elettronici e gli stessi ordini elettronici ti verranno conservati a norma di legge.
Comunica quindi al tuo cliente il tuo canale di ricezione degli ordini elettronici. Per sapere come ricevere il tuo codice destinatario/canale di ricezione NSO con fatturapertutti clicca qui
Come gestire la fattura elettronica in caso di ordine elettronico
Nei casi indicati fino adesso, di obbligo di emissione dell'ordine elettronico tramite NSO, la normativa prevede che, nel momento di emissione della fattura elettronica bisogna inserire obbligatoriamente alcuni dati che identificano l'ordine di acquisto elettronico di riferimento. I dati nello specifico sono i seguenti:
- l'identificativo di chi ha emesso l'ordine (il cliente)
- l'identificativo dell'ordine (numero ordine assegnato dal cliente/pubblica amministrazione)
Fai molta attenzione quindi, quando emetti la fattura elettronica per la vendita di beni o servizi nel settore sanitario a clienti enti del Servizio Sanitario Nazionale o che lavorano per conto di questi enti.
Se l'ente o chi per lui non ti emette l'ordine in formato elettronico e lo invia al sistema NSO e tu non inserisci i riferimenti di questo documento nella fattura elettronica non potrai essere pagato.
Leggi anche:
Come fare una fattura elettronica di un'ordine NSO con fatturapertutti
Fonte normativa
DM 7 dicembre 2018. Ordini di acquisto SSN tramite NSO
Legge di Bilancio 2018 art. 1 commi 412, 413 e 414
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019
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