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Cos'è il DDT (Documento di trasporto)

Cos'è il DDT (Documento di trasporto)
Data: feb 17, 2023
Commenti: 0
Autore: Anonym

Caratteristiche e regole per il corretto utilizzo del Documento di Trasporto

E' un documento che viene utilizzato di solito per giustificare il trasporto della merce venduta e contenuta nel mezzo di trasporto. Oltre che per la  vendita, il DDT può essere utilizzato anche per operazioni di conto lavorazione, conto riparazione, conto visione, tentata vendita, comodato d'uso, ecc.

Il documento di trasporto (DDT) deve contenere i seguenti dati:

  • il numero del documento (numero progressivo);
  • la data di emissione;
  • i dati di chi emette il documento (ragione sociale, partita iva, indirizzo della sede);
  • i dati di chi riceve il documento (nome e cognome o ragione sociale e partita iva, indirizzo di consegna);
  • se presente, indicare i dati di chi è incaricato al trasporto;
  • la quantità e descrizione dei beni trasportati. 

 

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Possono essere inseriti nel documento di trasporto:

  • il numero dei colli;
  • il peso dei beni;
  • l'aspetto esteriore dei beni (cartoni, sacchi, ecc.).
  • altri dati utili al trasporto.

In merito alle caratteristiche del documento di trasporto 

Secondo quanto previsto dalla legge, il DDT non deve necessariamente accompagnare la merce durante il trasporto ma è obbligatorio che venga inviato al cliente entro il giorno stesso della consegna.

Questo documento può essere inviato al cliente via posta, PEC, posta elettronica o qualsiasi altro strumento di invio e per questo motivo, secondo la legge, non è necessario che venga firmato dal cliente (Circolare del 11/10/1996 n. 249 del Ministero delle Finanze). Anche se la legge non obbliga, chi riceve la merce, a firmare il documento di trasporto, la firma è da considerarsi opportuna in modo da avere un riscontro che la merce è stata ricevuta e verificata. Ovviamente, al posto della firma, si può considerare valida anche la ricezione di un riscontro nel caso di invio del DDT in formato digitale. 

E' importante chiarire infatti, che in caso di invio del DDT in formato digitale è necessario verificare che lo strumento utilizzato per l'invio del documento sia in grado di dare la prova del momento esatto della trasmissione e della ricezione del documento (indicazioni descritte sempre nella Circolare del 11/10/1996 n. 249 del Ministero delle Finanze). 

Seguendo le caratteristiche obbligatorie del documento di trasporto, qualsiasi documento senza vincoli di forma può essere considerato equivalente al documento di trasporto (ad esempio un rapportino di intervento, un buono di consegna, ecc.). 

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La normativa prevede anche che il DDT deve essere conservato, in formato cartaceo o digitale, dal venditore. Nel caso in cui il documento di trasporto è in formato digitale può anche la stessa conservazione può essere fatta esclusivamente in formato digitale seguendo le regole previste dalla normativa per la conservazione dei documenti fiscali (Decreto del 17 giugno 2014 - Min. Economia e Finanze).

L'emissione del documento di trasporto ha la funzione di spostare il momento di emissione della fattura, questo tipo di fattura si chiama fattura differita. Per poter emettere la fattura differita, devi emettere il documento di trasporto (DDT) per le varie consegne della merce al cliente ed entro il quindicesimo giorno del mese successivo alle consegne puoi emettere una fattura che le riepiloga tutte. Come indicato in precedenza è corretto chiarire che, le regole indicate per la fatturazione elettronica hanno previsto che il documento di trasporto può anche essere un altro documento idoneo con le stesse caratteristiche del documento di trasporto (ad esempio buono di consegna, ricevuta di pagamento, ecc.).

Tieni presente infine che se la fattura differita non viene emessa seguendo le regole previste dalla legge e come descritto in linea generale anche in questo articolo, rischi delle gravi sanzioni. Per approfondimenti clicca qui.
 

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