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Bollo fatture elettroniche, tutte le regole da seguire

Bollo fatture elettroniche, tutte le regole da seguire

Calcolo automatico dell'Agenzia delle Entrate, variazione delle fatture soggette al bollo, scadenze e modalità di versamento dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo è quell'imposta che, a meno che non ci siano indicazioni normative differenti, deve essere applicata alle fatture elettroniche non soggette (principalmente forfettari), alle operazioni non imponibili con dichiarazioni di intento se comunque l'ammontare della fattura elettronica o cartacea è superiore a 77,47 euro. Nello specifico deve essere applicata alle fatture alle quali sono applicati i seguenti codici natura IVA:

  • N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette IVA), N 2.2 è principalmente utilizzato dal regime forfettario
  • N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA), 
  • N4 (operazioni esenti IVA)

Per le fatture elettroniche (articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014), per applicare l'imposta di bollo, devi valorizzare a "SI" la sezione bollo del file XML della fattura elettronica (tag <BolloVirtuale>  presente nel file XML della fattura elettronica).

Per sapere come inserire il bollo all'interno della fattura con fatturapertutti clicca qui
 

Novità sull'imposta di bollo per la fatturazione elettronica anche per i forfettari
 

Secondo quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate che ha dettato le regole di funzionamento del nuovo sistema, a partire dal 2021 l’Agenzia delle entrate ha introdotto un controllo automatico sui file xml delle fatture elettroniche, per verificare la presenza dell’imposta di bollo virtuale in base al codice IVA presente in fattura elettronica

Il sistema dell'Agenzia delle Entrate in pratica verifica se in fattura elettronica sono stati indicati codici IVA di tipo "non soggetto" oppure codici iva "non imponibile con dichiarazione d'intento" e riporta queste fatture elettroniche in un elenco (chiamato elenco B) presente in un'apposita area del portale Fatture e Corrispettivi dov'è possibile entro un termine stabilito dalla normativa integrare l'informazione del'imposta di bollo

Chi ha quindi dimenticato di assolvere l’imposta di bollo nelle fatture elettroniche potrà verificarlo grazie ai dati messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e, se li ritiene corretti, potrà mettersi in regola grazie a una nuova procedura telematica disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi. Nel caso in cui il contribuente ritenga, invece, che l'imposta di bollo non sia da applicare, potrà comunque indicarlo all'Agenzia delle Entrate attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale Fatture & Corrispettivi.

L'area dedicata dell'Agenzia delle Entrate prevede la visualizzazione di due elenchi (elenco A ed elenco B), il primo elenco indica le fatture elettroniche che riportano già l’indicazione dell’imposta di bollo (in queste fatture hai già valorizzato a "SI" la sezione bollo del file XML della fattura elettronica), mentre il secondo indica le fatture elettroniche che non riportano tale indicazioni di bollo ma per le quali l’imposta dovrebbe essere dovuta secondo i criteri indicati all'inizio di questo articolo.

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Scadenze per la modifica dei dati e per il versamento dell'imposta di bollo su fattura elettronica anche per i forfettari
 

Vediamo adesso, di seguito, quali sono le date di scadenza per effettuare, alle fatture elettroniche presenti nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, le modifiche relative all'imposta di bollo e quali sono le date di scadenza per il versamento dell'imposta di bollo
Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B (quest’ultimo dopo le eventuali modifiche del contribuente), l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il secondo trimestre, questa data slitta al 20 settembre.

 

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Rispetto alle date presenti nella precedente tabella bisogna tenere presente che:

  • se l’importo totale dei bolli su fattura elettronica dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
  • se l’importo totale dei bolli su fattura elettronica dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
  • se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.

 

I due elenchi vengono resi disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi delle Entrate entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

Il soggetto Iva o il suo intermediario delegato possono effettuare le modifiche all’elenco B:

  • in modalità “puntuale”, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, che consente di operare direttamente sulla tabella contenente gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B
  • in modalità “massiva”, procedendo, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, allo scarico (download) di un file con estensione .xml - o più file .xml nel caso di un numero elevato di fatture - contenente gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B e al successivo caricamento (upload) del file .xml contenente i dati e le modifiche e/o integrazioni apportate. In tal caso, l’Agenzia delle entrate elabora il file .xml contenente i dati modificati e restituisce all’utente l’esito dell’elaborazione, indicando le fatture eventualmente scartate ed i relativi motivi. Si precisa che se il download dell’elenco B avviene in più file .xml e se ne modifica uno solo, sarà sufficiente caricare solo il file .xml modificato o anche caricare con un unico file .xml le sole modifiche e/o integrazioni da apportare all’elenco B.

L’elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto. L’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre sulla base dell’ultima modifica trasmessa.

La nuova procedura calcolerà, dopo le eventuali modifiche dei contribuenti, l’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo per il trimestre di riferimento, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (entro il 20 settembre nel caso del secondo trimestre solare). Il contribuente potrà procedere al pagamento dell’imposta mediante addebito sul conto corrente grazie alla funzionalità presente nel portale Fatture e Corrispettivi. E' possibile anche effettuare il pagamento utilizzando il modello F24. Ai contribuenti che non versano quanto risulta dovuto, verrà inviata una comunicazione elettronica all’indirizzo registrato nell’elenco INIPEC (contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese). In questo caso sarà possibile fornire chiarimenti entro 30 giorni, anche tramite un intermediario.

Nel caso in cui il pagamento dell'imposta di bollo viene effettuato tramite F24, i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
  • 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
  • 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
  • 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
  • 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
  • 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese precedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

 

Come non applicare l'imposta di bollo sulla fattura elettronica anche per i forfettari
 

Le operazioni che sono formalmente rientranti nel campo di applicazione dell’imposta di bollo (criteri riportati all'inizio dell'articolo) ma non devono essere assoggettate all’imposta per via di specifiche disposizioni normative, devono riportare le indicazioni di seguito descritte nella sezione 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali" del file XML della fattura elettronica, presente solo nel tracciato della fattura ordinaria.

Nello specifico bisogna compilare solo la sezione 2.2.1.16.1 "TipoDato" secondo i seguenti criteri:

  • TipoDato = “NB1” se l’imposta di bollo non è applicabile ai documenti assicurativi in quanto assorbita nell’imposta sulle assicurazioni;
  • TipoDato = “NB2” se l’imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi da soggetti appartenenti al terzo settore;
  • TipoDato = “NB3” se l’imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi fra banca e cliente correntista, poiché l’imposta di bollo su tali documenti è già assorbita nell’imposta di bollo sull’estratto conto.


Visualizza il totale imposta di bollo delle fatture elettroniche emesse con fatturapertutti
 

Tramite un prospetto presente nella sezione "Report" di fatturapertutti, chiamato "Iva, cassa, ritenuta e bolli", puoi visualizzare il totale imposta di bollo delle tue fatture.
Tieni presente che il valore totale del bollo viene calcolato in base solo alle fatture che contengono il flag/spunta nel campo bollo all'interno della fattura elettronica.
Lo stesso prospetto puoi utilizzarlo anche per visualizzare il totale dell'iva, della ritenuta d'acconto e della cassa previdenziale

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FONTE: 

Agenzia delle Entrate -   L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Questo articolo rappresenta una sintesi relativa alle regole dell'imposta di bollo. Imposta di bollo da applicare nella fattura elettronica, gli elenchi delle fatture con imposta di bollo, la modifica degli elenchi delle fatture con imposta di bollo nelle quali non è stato indicato il bollo ma per le quali viene rilevato l'obbligo del bollo. Quanto riportato in questo articolo è relativo alle regole dell'Agenzia delle Entrate alla data di pubblicazione del presente articolo. Per eventuali aggiornamenti della normativa bisogna fare riferimento al link dell'Agenzia delle Entrate in precedenza riportato.  

 

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