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Regole per lo scarto della fattura elettronica emessa alla pubblica amministrazione, decreto 132 del 24/08/2020

Regole per lo scarto della fattura elettronica emessa alla pubblica amministrazione, decreto 132 del 24/08/2020
Data: ott 29, 2020
Categorie: Blog, Normativa, News
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No allo scarto arbitrario, solo in 5 casi la Pubblica amministrazione può scartare la tua fattura elettronica

Il decreto n. 132 del 24 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale pubblicato il 22 ottobre 2020 e che entra in vigore il 6 novembre 2020, individua i casi per cui le Pa possono rifiutare le fatture elettroniche.

Con questo decreto, la normativa prevede che le fatture elettroniche non possono essere accettati da parte delle PA se:
 

  • la fattura elettronica ricevuta si riferisce a una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione. Questo significa che la fattura elettronica viene scartata se è stata emessa per errore alla Pubblica Amministrazione che l'ha ricevuta, perchè ad esempio doveva essere emessa ad un altro cliente;
     
  • nel documento è omessa o errata l’indicazione del Codice identificativo di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup);
     
  • è omessa o errata l’indicazione del codice di repertorio (è un codice a disposizione dei dispositivi medici);
     
  • non sono indicati correttamente i dati relativi al codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (Aic). Il codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) è il codice identificativo dei medicinali ad uso umano, ed è un numero attribuito dall'Agenzia Italiana del Farmaco quando autorizza l'immissione in commercio in Italia;  
     
  • è omessa o errata l’indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
     

Inoltre la normativa specifica che, le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare i documenti a loro trasmessi nei casi in cui gli elementi informativi che dovrebbero determinare il rigetto possono essere corretti con la procedura della nota di variazione prevista dall’articolo 26 del Dpr n. 633/72.

L’avvenuto rifiuto della fattura deve essere comunicato a chi a emesso la fattura con un documento predisposto in formato xml ed il documento deve indicare la causa del rifiuto riferendosi ai casi elencati in precedenza.

(fonte: FiscoOggi.it rivista online dell’Agenzia delle entrate)

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