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Scontrino elettronico per e-mail o whatsapp, la stampa cartacea non è obbligatoria, la natura ringrazia

Scontrino elettronico per e-mail o whatsapp, la stampa cartacea non è obbligatoria, la natura ringrazia
Data: set 10, 2020
Categorie: Blog, News
Commenti: 0

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Dal 1 gennaio 2020 è necessario emettere lo scontrino elettronico al posto dello scontrino fiscale, questo tipo di documento a differenza di quello fiscale deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate o tramite un registratore di cassa telematico o la procedura web dell'Agenzia delle Entrate. Hai tempo fino al 1 gennaio 2021 per adeguarti. 
 

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Secondo la normativa, lo scontrino elettronico non deve essere obbligatoriamente stampato perchè la stampa non ha più valore fiscale e deve essere effettuata in modo cartaceo solo se viene richiesta dal cliente oppure se necessaria al cliente come documento per la garanzia del prodotto. Questo significa che lo scontrino elettronico può essere inviato al cliente anche in modo digitale (ad esempio via e-mail o whatsapp).

Nel caso in cui il cliente viene fermato, all'uscita del negozio per un controllo (da parte della Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate), gli verrà richiesto cosa ha acquistato ed il valore del prodotto acquistato in modo da fare una verifica con quanto riscontrato con il negoziante. In questo caso il cliente, per comodità, può comunque esibire l'e-mail ricevuta e/o il messaggio whatsapp.

Questo è possibile perchè chi effettuerà il controllo, anche se il cliente non gli esibisce la stampa cartacea (e quindi gli esibisce l'e-mail ricevuta e/o il messaggio whatsapp), ha la possibilità di accedere al registratore telematico oppure al sistema dell’Agenzia delle Entrate per verificare la vendita.

Il controllo della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate può avvenire successivamente al momento della vendita anche perchè, secondo la legge, l'invio dei corrispettivi può essere effettuato entro 12 giorni dalla vendita.

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