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Fattura elettronica ricevuta, periodo di detraibilità dell'iva e comunicazione del canale di ricezione

Fattura elettronica ricevuta, periodo di detraibilità dell'iva e comunicazione del canale di ricezione
Data: set 30, 2018
Commenti: 0
Autore: Claudio

La mancata comunicazione del canale (indirizzo telematico) di ricezione delle fatture elettronica è la buona strada per creare caos e per perdersi nei processi di fatturazione elettronica passiva


AGGIORNAMENTO DEL 24 OTTOBRE 2018

Aggiorniamo quanto riportato in precedenza in questo articolo.

Secondo quanto stabilito dal nuovo Decreto Fiscale 2019 (D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, è chiarito che l'IVA è detraibile dalla data di effettuazione dell’operazione, partendo dal presupposto che la fattura deve essere in possesso di chi ha fatto l'acquisto. 

Per approfondimenti vedi l'articolo: 

Decreto fiscale 2019: novità su detrazione IVA fatture acquisto e fatturazione elettronica 


Un principio fondamentale, definito dalla normativa in merito alla detrazione IVA
 delle fatture di acquisto, è quello che può avvenire solo dal momento in cui viene ricevuta la fattura stessa. 

Fattura cartacea (data di consegna non certificata)

Nel caso della fattura cartacea è possibile detrarre l'IVA dal momento in cui viene consegnata la fattura manualmente, via posta oppure ad esempio in PDF via e-mail al cliente. E' stata prassi comune la registrazione (detraibilità del documento) nel mese di emissione della fattura, ciò è stato fatto in quanto non era possibile risalire ad una momento preciso della consegna.

Fattura elettronica (data di consegna Certificata)

Nel caso della fattura elettronica, il passaggio importante da tenere in considerazione è la modalità di consegna del documento al cliente. In questo caso infatti, la fattura elettronica deve essere inviata, da parte di chi la emette, al Sistema di Interscambio (piattaforma dell'Agenzia delle Entrate) che si occuperà della consegna al destinatario della fattura (il cliente). Il Sistema di Interscambio può essere considerato come il postino "digitale" che consegna le fatture in base al canale di destinazione inserito all'interno delle fattura elettronica (approfondisci).

Considerando quello che abbiamo appena descritto, con la fattura elettronica l'IVA diventa detraibile dal momento in cui il Sistema di Interscambio la consegna all'indirizzo telematico del destinatario.

Quando il Sistema di Interscambio non è in grado di consegnare al destinatario, lo stesso notifica la mancata consegna a chi emette la fattura. A questo punto, secondo quanto stabilito dalla legge, chi emette la fattura deve comunicare al suo cliente che il Sistema di Interscambio non è riuscito a consegnare la fattura e che deve recuperarla dalla sua area riservata di "fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate. 

Se avviene questo secondo caso, la fattura risulta consegnata solo nel momento in cui il destinatario/cliente prende visione della stessa su fatture e corrispettivi (la piattaforma memorizza la data di consultazione). Fino a quel momento anche se la fattura viene anticipata, in modo cartaceo/PDF, dal fornitore al cliente l'IVA non è detraibile.


Esempio: Caso 1

Hai acquistato un prodotto per la tua impresa e la tua liquidazione IVA è mensile, la fattura elettronica è stata emessa con data 25 gennaio 2019 ed è stata spedita dal tuo fornitore in giornata e consegnata dal Sistema di Interscambio al tuo indirizzo telematico in data 26 gennaio 2019. In questo caso l'IVA potrai detrarla a partire dalla liquidazione IVA di gennaio 2019.

 

Esempio: Caso 2

Hai acquistato un prodotto per la tua impresa e la tua liquidazione IVA è mensile, la fattura elettronica è stata emessa con data 25 gennaio 2019 ed è stata spedita dal tuo fornitore in giornata al Sistema di Interscambio. Il fornitore, non ha inserito nel contenuto della fattura elettronica il tuo indirizzo telematico (canale). In questo caso il Sistema di Interscambio rende subito disponibile la fattura nel portale fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate. Il tuo fornitore, che ha l'onere di farti sapere che la sua fattura non ti è stata recapitata, ti comunica la notizia di mancata consegna il 2 febbraio 2019, tu preleverai la fattura elettronica su "fatture e corrispettivi" il 10 febbraio 2019 in questo caso la tua detraibilità ai fini iva sarà relativa al mese di febbraio.

Esempio: Caso 3

Hai fatto un acquistato per la tua impresa che ti è stato consegnato con DDT del 20/01/2019, la fattura elettronica differita di fine mese è stata emessa con data 31 gennaio 2019 ed è stata spedita dal tuo fornitore il 5 febbraio 2019 e consegnata dal Sistema di Interscambio al tuo indirizzo telematico in data 5 febbraio 2019. In questo caso l'IVA potrai detrarla a partire dalla liquidazione IVA di febbraio 2019.

 

Considerando questi chiarimenti la comunicazione del tuo canale di destinazione non è un'attività trascurabile, la mancata comunicazione ti porterà a dover aumentare il tuo lavoro (per reperire le fatture elettroniche presso il portale dell'agenzia delle entrate) e in più avrai un danno economico per la posticipazione della detraibilità dell'iva. Se non hai uno strumento automatico di catalogazione delle tue fatture elettroniche come fatturapertutti avrai serie difficoltà a gestirle (pensa a: protocollo interno, stampa, consultazione, ricerca, trasmissione al tuo consulente via e-mail ecc.). 

Fatturapertutti è il modo più semplice per ricevere le fatture d'acquisto elettroniche, comunica subito ai tuoi fornitori il canale di ricezione che ti abbiamo riservato e al resto ci pensiamo noi! 

Con fatturapertutti puoi anche di emettere una fattura elettronica in modo più rapido, con l'opportunità di avere delle statistiche sui tuoi dati (ad esempio il fatturato, i prodotti più venduti, il fatturato per cliente e molto altro). 

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