La proroga si applica se rispetti specifici criteri
Il Decreto Liquidità in vigore dal 7 giugno 2020 con l’art. 26 proroga il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche senza applicazione di sanzioni e interessi, secondo i seguenti criteri:
- per l’imposta dovuta sulle fatture emesse nel primo trimestre, se l’importo dovuto è inferiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire senza l’applicazione di sanzioni nè interessi, insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre entro il 20 luglio 2020;
- per l’imposta sulle fatture emesse nei primi due trimestri, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire senza l’applicazione di sanzioni nè interessi insieme all’imposta dovuta per il terzo trimestre entro il 20 ottobre 2020.
Rimangono invariati i termini di versamento dell’imposta dovuta per il terzo e il quarto trimestre 2020.
Ricorda che con l'approvazione del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 26 ottobre 2019 n. 124) sono state introdotte importanti novità in merito all'imposta di bollo da applicare all'interno delle fatture elettroniche.
L'imposta di bollo deve essere applicata in tutte le fatture non soggette ad iva oppure sulle operazioni non imponibili con dichiarazioni di intento se l'ammontare è superiore a 77,47 euro.
Per approfondimenti leggi anche:
Imposta di bollo, modalità cartacea o virtuale
Per le fatture elettroniche (decreto ministeriale 17 giugno 2014), per applicare l'imposta di bollo, devi riportare la dicitura “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014”.
Per sapere come inserire il bollo all'interno della fattura con fatturapertutti clicca qui.
Il versamento dell'imposta di bollo, applicata alle fatture elettroniche, deve essere effettuato tramite modello F24 in modalità telematica.
Novità dal 2020 sui termini di versamento (semplificazione)
Proprio in merito ai termini di versamento dell'imposta di bollo applicata nelle fatture elettroniche, il Decreto Fiscale 2020 ha previsto che per le fatture emesse dal 1 gennaio 2020, se il totale dell’importo annuo dell'imposta di bollo non supera il valore di 1000 euro, il versamento dell’imposta di bollo potrà essere effettuato il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.
Quando il valore annuo dell'imposta di bollo supera il valore di 1000 euro, i termini di versamento rimangono quelli previsti per l'anno 2019, e quindi entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento: 20 aprile 2020 per il primo trimestre, 20 luglio 2020 per il secondo trimestre, 20 ottobre 2020 per il terzo trimestre ed infine 20 gennaio 2021 per l’ultimo trimestre.
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Tieni presente inoltre, che lo stesso Decreto Fiscale 2020 chiarisce che in caso di ritardo, mancato od insufficiente versamento dell'imposta di bollo l'Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente l'ammontare dell'imposta, la sanzione ed il valore degli interessi dovuti.
In particolare, in caso di mancato pagamento, l'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo (in pratica, in questo modo l'Agenzia delle Entrate effettua una comunicazione e dopo un certo termine procederà a richiedere il pagamento in modo forzato).
Riepilogo scadenze per il pagamento dell'imposta di bollo:
Se il valore dell'imposta di bollo non supera l'importo di 1000 euro
Periodo anno 2020
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Scadenza
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Primo semestre (da gennaio a giugno)
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16 giugno 2020 |
Secondo semestre (da luglio a dicembre)
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16 dicembre 2020 |
Se il valore dell'imposta di bollo supera l'importo di 1000 euro
Periodo anno 2020
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Scadenza
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Primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo)
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20 aprile 2020 |
Secondo trimestre (aprile, maggio, giugno)
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20 luglio 2020 |
Terzo trimestre (luglio, agosto, settembre)
|
20 ottobre 2020 |
Quarto trimestre (ottobre, novembre, dicembre)
|
20 gennaio 2021 |
Visualizza il totale imposta di bollo su fatturapertutti
Tramite un prospetto presente nella sezione "Report" di fatturapertutti, chiamato "Iva, cassa, ritenuta e bolli", puoi visualizzare il totale dell' imposta di bollo delle tue fatture.
Tieni presente che il valore totale del bollo viene calcolato in base solo alle fatture che contengono il flag/spunta nel campo bollo all'interno della fattura.
Fai quindi sempre attenzione ad inserire la spunta del bollo, quando necessario, all'interno della fattura. Per sapere come inserire la spunta del bollo all'interno della fattura su fatturapertutti clicca qui.
Lo stesso prospetto puoi utilizzarlo anche per visualizzare il totale dell'iva, della ritenuta d'acconto e della cassa previdenziale.
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