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Detrazione IVA delle fatture acquisto. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Data: gen 18, 2018
Categorie: Normativa, News
Commenti: 0
Autore: Claudio

La circolare 1/E del 17 gennaio 2017 interviene sulle modalità di applicazione.

Con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi emersi dal Decreto Legge n. 50/2017 in merito alla detrazione IVA delle fatture acquisto.

 

Cosa dice il Decreto Legge n. 50/2017 

Il decreto legge ha modificato il termine per il diritto alla detrazione IVA. 

La modifica indica quanto segue:

nuovo art. 19 DPR 633/1972

"Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo."


nuovo art. 25 DPR 633/1972

"le fatture d'acquisto e le bollette doganali vengano annotate in un apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica «nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno."


Cosa dice la Circolare 1/E 

In merito al diritto alla detrazione, la circolare specifica come comportarsi nei due seguenti casi:

  • fatture ricevute nel 2017 per operazioni effettuate nel 2017
  • fatture ricevute nel 2018 per operazioni effettuate nel 2017

 

Caso 1

E' possibile procedere in alternativa nei seguenti modi:

  • se la registrazione della fattura è effettuata entro il 31 dicembre 2017 od entro la data della liquidazione IVA ovvero 16 gennaio 2018 in questo caso l'IVA sarà detraibile a dicembre 2017. 
  • se la registrazione della fattura è effettuata entro il 30 aprile 2018 bisogna procedere annotandola in un apposito registro IVA sezionale rientrando quindi nell'IVA detraibile nella dichiarazione IVA 2018 relativa al periodo 2017.

 

Caso 2 

E' possibile procedere in alternativa nei seguenti modi:

  • se la registrazione della fattura è effettuata entro il 2018 rientrerà nella liquidazione periodica del mese o trimestre di registrazione.
  • se la registrazione della fattura è effettuata tra l'1 gennaio 2019 ed il 30 aprile 2019 annotandola in un apposito registro IVA sezionale rientrando quindi nell'IVA detraibile nella dichiarazione IVA 2018 relativa al periodo 2017.

 

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