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730 precompilato, invio per università, agenzie funebri e imprese edili / energetiche

730 precompilato, invio per università, agenzie funebri e imprese edili / energetiche
Data: gen 20, 2016
Categorie: Blog
Commenti: 0
Autore: Marco
Precompilate anche le spese universitarie, funebri e per interventi di recupero del patrimonio edilizio nonché volte alla riqualificazione energetica sostenute nel 2015.

 

Il decreto del 13 gennaio 2016, reso disponibile ieri sul sito del Ministero delle finanze e in attesa di pubblicazione in G.U., stabilisce infatti che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2015, tali spese devono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio di ciascun anno.

La comunicazione va, quindi, eseguita ogni anno con riferimento ai dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente. Per i dati del 2015, atteso che il prossimo 28 febbraio cade di domenica, la scadenza è fissata al 29 febbraio 2016.

Questi oneri si aggiungono alle spese sanitarie, i cui dati, si ricorda, per quanto riguarda il 730/2016, devono essere comunicati da medici chirurghi, odontoiatri, farmacie e strutture sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria entro il prossimo 1 febbraio (poiché il 31 gennaio 2016 cade di domenica).

Nello specifico, le università statali e non statali devono trasmettere, in via telematica, all’Agenzia

  1. le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria,
  2. le spese per la frequenza di corsi universitari di specializzazione,
  3. le spese per la frequenza di corsi di perfezionamento,
  4. le spese per la frequenza di master che per durata e struttura dell’insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione,
  5. le spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca,

relative all’anno d’imposta precedente con riferimento a ciascun studente e con l’indicazione dei soggetti che hanno sostenuto l’onere nonché dell’anno accademico di riferimento. Le spese vanno comunicate al netto di eventuali rimborsi e contributi. Inoltre, devono essere indicati in modo separato i rimborsi erogati nell’anno ma che si riferiscono a spese sostenute in anni precedenti.

Le spese funebri devono essere trasmesse dai soggetti che emettono le fatture relative a tali oneri. Sono oggetto di comunicazione:
•l’ammontare delle spese sostenute a seguito della morte di persone nell’anno precedente, con riferimento a ciascun decesso;
•i dati del soggetto deceduto;
•i dati del soggetto intestatario del documento fiscale.

Le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sono trasmesse all’Agenzia dalle banche e da Poste Italiane Spa. Le informazioni da comunicare sono:
•l’ammontare dell’onere sostenuto nell’anno d’imposta precedente;
•i dati identificativi del mittente;
•i dati identificativi dei beneficiari della detrazione;
•i dati identificativi dei destinatari dei pagamenti.

Infine, il decreto rimanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione la determinazione delle modalità tecniche per la trasmissione delle comunicazioni.

 

Fonte: Euroconference



 

 

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