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Preventivo obbligatorio avvocati: moduli facsimile del CNF e chiarimenti su sanzioni

Con la legge n. 124/2017 tutti i professionisti sono obbligati a consegnare al cliente un preventivo con le informazioni essenziali dell'incarico

A seguito dell'entrata in vigore della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (Legge 24/2017), dal 29 agosto 2017, gli avvocati hanno l'obbligo di fornire al proprio cliente, a prescindere da un'esplicita richiesta, un preventivo, in forma scritta o digitale, con tutte le informazioni relative al costo delle singole prestazioni, oneri, contributi e spese.

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha predisposto dei modelli facsimile di riferimento per la preparazione delle scritture private, di seguito sono riportati gli elementi essenziali che il preventivo deve riportare:

  • il conferimento dell'incarico professionale;
  • i dati completi del cliente;
  • i dati completi dell'avvocato;
  • la natura dell'incarico;
  • l'oggetto della prestazione;
  • la valutazione del grado di difficoltà del lavoro richiesto;
  • la determinazione del compenso distinguendo tra le spese relative all'attività professionale, vari oneri e costi sostenuti;
  • dati comprovanti la consegna del preventivo al cliente.

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Per l’inadempimento di tale obbligo non sono previste “sanzioni proprie” ma potrebbero essere adottate le sanzioni disciplinari previste a seguito della violazione dei doveri di informazione verso il cliente.

Art. 9 comma 4 del D.L. n. 1/2012 convertito nella L. n. 27/2012, così modificato dalla L. n. 124/2017: “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è preventivamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.

 

Art. 13 della Legge 247/2012, che prevede che a seguito della riforma siano soppresse le parole “a richiesta” e riformula il quinto comma dell’art 13 come segue: “Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.